07Guide
Consenso, liberatorie dei modelli, passanti, minori e CPCJ, GDPR e diritti d’autore sulle fotografie per i servizi fotografici in Portogallo, ai sensi del Codice Civile e del Codice Penale e della Legge n. 105/2009.
Verificato il 3 ottobre 2026
In Portogallo l’immagine di una persona è tutelata dal diritto civile, penale e dalla normativa sulla protezione dei dati, mentre le fotografie sono protette dal diritto d’autore. Per una troupe in visita ciò significa ottenere il consenso scritto da ogni persona riconoscibile, un’autorizzazione del CPCJ per i minori di 16 anni e una licenza scritta da parte del fotografo. La presente è una guida alla produzione, non una consulenza legale; per i contratti si raccomanda di rivolgersi a un consulente legale.
In breve
Consenso: il ritratto di una persona non può essere mostrato, riprodotto o commercializzato senza il suo consenso (Codice Civile, art. 79).
Eccezioni: notorietà, carica pubblica, polizia o giustizia, scienza, insegnamento, cultura, luoghi pubblici ed eventi. Nessuna di queste menziona la pubblicità.
Revoca: il consenso può sempre essere revocato, con un indennizzo per le legittime aspettative della controparte (art. 81).
Reato: fotografare qualcuno contro la sua volontà, o utilizzare tali foto, comporta il rischio di una pena detentiva fino a un anno o di una multa (Codice Penale, art. 199).
Minori: per i minori di 16 anni, è necessaria l’autorizzazione o la notifica del CPCJ, un contratto scritto con i genitori, un’assicurazione e limiti orari (Legge 105/2009).
Dati: le foto di persone identificabili costituiscono dati personali ai sensi del GDPR; conservare i file solo per il tempo necessario.
Diritto d’autore: il fotografo è l’autore. L’utilizzo è concesso in licenza per iscritto, specificando forma, durata, luogo e prezzo (CDADC, art. 41).
Il consenso e i suoi limiti
Articolo 79 del Codice Civile: il ritratto di una persona «non può essere esposto, riprodotto o immesso in commercio senza il suo consenso». Il consenso non è necessario, ai sensi dell’art. 79, comma 2, non è necessario il consenso quando ciò sia giustificato dalla notorietà o dalla carica della persona, da esigenze di polizia o di giustizia, da finalità scientifiche, didattiche o culturali, oppure quando l’immagine faccia parte di una fotografia di un luogo pubblico o di eventi di interesse pubblico o che si siano svolti in pubblico. Anche in tali casi, l’art. 79, comma 3, vieta qualsiasi utilizzo che leda l’onore, la reputazione o il «semplice decoro» della persona.
L’articolo non specifica quale forma debba assumere il consenso, e nessuna delle sue eccezioni è prevista per la pubblicità. Le case di produzione considerano qualsiasi utilizzo commerciale di una persona riconoscibile, famosa o meno, come soggetto a un’autorizzazione firmata.
L’articolo 81 pone dei limiti a qualsiasi liberatoria: una limitazione volontaria di un diritto della personalità è nulla se contraria all’ordine pubblico e, quando è lecita, «è sempre revocabile», con indennizzo per le legittime aspettative della controparte. Una liberatoria non può rendere permanente il consenso; può specificare cosa accade in caso di revoca.
L’aspetto penale
L’articolo 199, comma 2, del Codice Penale punisce chiunque, contro la volontà di una persona, la fotografi o la riprenda, «anche in occasione di eventi ai quali essa abbia legittimamente partecipato», oppure utilizzi tali immagini, «anche se ottenute legittimamente»: fino a un anno di reclusione o una multa fino a 240 giorni. Per l’azione penale è necessaria una denuncia (artt. 199, comma 3, e 198). Fotografare persone o spazi intimi senza consenso, al fine di invadere la vita privata, comporta una pena fino a tre anni o una multa (art. 192). Se qualcuno chiede di non essere fotografato, smettete e cancellate gli scatti.
Cosa deve prevedere una liberatoria
Una lista di controllo, non un modello:
Chi: nome, recapiti e firma della persona o, nel caso di un minore, dei rappresentanti legali.
Utilizzo: consenso a essere fotografati e a specifici utilizzi: la campagna o il servizio giornalistico, i media (stampa, online, social, affissioni, pubblicità a pagamento), il territorio e la durata.
Corrispettivo: l’eventuale compenso e gli utilizzi che copre.
Modifiche: fino a che punto si spinge il ritocco; eventuali utilizzi esclusi.
Revoca: come avviene e cosa succede al materiale già stampato o prenotato.
Dati e copie: chi detiene le immagini, perché, per quanto tempo e chi le riceve (GDPR, art. 13); una copia firmata per ciascuno. Laddove il trattamento si basi sul consenso, è necessario poterlo dimostrare (GDPR, art. 7, comma 1).
Casting di strada e passanti
Chi viene selezionato per un casting di strada è un soggetto come qualsiasi modello e firma la stessa liberatoria. I passanti sono un caso a parte: l’art. 79, comma 2, riguarda un’immagine «inquadrata all’interno di luoghi pubblici», che descrive persone che fanno parte di una scena, non ne sono il soggetto. L’articolo non specifica fino a che punto ciò si applichi alle attività commerciali; pertanto, la prassi comune nelle campagne pubblicitarie è quella di tenere fuori dall’inquadratura i passanti riconoscibili, anche durante gli eventi, di far loro firmare la liberatoria sul posto o di ritoccarli per eliminarli dall’immagine.
Minori
La Legge n. 105/2009, che disciplina l’art. 81 del Codice del Lavoro, consente a un minore di partecipare ad attività culturali, artistiche o pubblicitarie «in qualità di attore, cantante, ballerino, comparsa, musicista, modello o manichino», a condizione che sia tenuto lontano da animali, sostanze o attività pericolose.
Chi autorizza: la CPCJ (commissione per la tutela dei minori) del luogo di residenza del minore, su richiesta scritta del produttore. Secondo gov.pt, l’autorizzazione riguarda i minori fino ai 16 anni; dai 16 ai 18 anni non è richiesta alcuna autorizzazione e il servizio è gratuito.
La richiesta: dati anagrafici del minore e scuola frequentata, attività, luogo, sinossi dettagliata, durata, orario e nome dell’adulto responsabile; certificato di idoneità rilasciato dal medico del lavoro del produttore; orario scolastico e pagella; l’autorizzazione dei genitori; nonché i pareri del sindacato e dei datori di lavoro, o la prova che siano stati richiesti almeno 5 giorni lavorativi prima della presentazione della domanda.
Con quanto anticipo: la CPCJ ha 20 giorni per decidere, termine sospeso in caso di documenti mancanti. Se sono richiesti i pareri, è bene avviare la procedura con circa quattro settimane di anticipo.
Lavori di breve durata: è sufficiente una comunicazione scritta con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, corredata dei documenti medici, scolastici e dei genitori, quando il lavoro non supera le 24 ore e il minore ha almeno 13 anni e non ha svolto alcun lavoro di questo tipo nei 180 giorni precedenti.
Contratto e assicurazione: un contratto scritto tra i genitori e il committente (attività, durata, orario, retribuzione, responsabile), da inviare all’ispettorato del lavoro (ACT) e alla scuola prima dell’inizio del lavoro, oltre a un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Orari, preparazione inclusa: sotto l’anno, un’ora alla settimana; da 1 a 3 anni, due alla settimana; da 3 a 7 anni, due al giorno e quattro alla settimana; da 7 a 12 anni, tre al giorno e nove alla settimana; da 12 a 16, quattro al giorno e dodici alla settimana; le ultime due possono essere prolungate fino a tre ore nei giorni in cui non c’è scuola. Durante le vacanze scolastiche (al massimo la metà di esse): da 6 a 12, sei al giorno e dodici alla settimana; da 12 a 16, sette e sedici. Solo tra le 8:00 e le 20:00 (fino a mezzanotte a partire dai 7 anni, esclusivamente per spettacoli culturali o artistici), mai durante l’orario scolastico.
Le foto sono dati personali
Il GDPR disciplina le informazioni relative a qualsiasi persona identificabile, tra l’altro, in base alle caratteristiche fisiche (art. 4, comma 1). La conservazione e la condivisione di immagini richiedono una base giuridica, quale il consenso, un contratto o interessi legittimi (art. 6, comma 1); il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò invalidi l’uso legittimo precedente (art. 7, comma 3). I dati non vengono conservati più a lungo del necessario (art. 5, comma 1, lettera e)).
La legge portoghese n. 58/2019 (art. 24) stabilisce che la protezione dei dati non pregiudica la libertà di espressione, compresa quella artistica; non è tuttavia specificato in che modo ciò si applichi ai servizi fotografici commerciali. La CNPD è l’autorità di controllo.
Chi è il titolare delle fotografie
Il diritto d’autore appartiene all’autore salvo espressa disposizione contraria (CDADC, art. 11); il fotografo ha il diritto esclusivo di riprodurre, diffondere e vendere la fotografia, fatte salve le norme in materia di ritratti (art. 165, comma 1). La situazione è meno chiara nel caso delle commissioni: l’art. 14 lascia che sia il contratto a decidere e, in mancanza di indicazioni, presume che l’opera realizzata per conto di terzi rimanga di proprietà dell’autore, mentre l’art. 165, comma 2, presume che i diritti su una fotografia scattata su commissione o nell’ambito di un contratto di lavoro appartengano al committente o al datore di lavoro. È consigliabile stabilire tali aspetti per iscritto.
Una licenza deve essere redatta per iscritto, si presume a titolo oneroso e non esclusiva, e deve indicare la forma di utilizzo, il tempo, il luogo e il prezzo (art. 41). Una cessione parziale richiede firme autenticate da un notaio e una totale un atto pubblico, pena la nullità (artt. 43 e 44). Il fotografo conserva i diritti morali, tra cui quelli di paternità e di integrità dell’opera (art. 9, comma 3).
I luoghi sono trattati separatamente: è prassi comune, ma non una regola prevista da questi codici, ottenere il consenso scritto del proprietario per le proprietà private. Opere quali architetture o sculture realizzate per rimanere in modo permanente in luoghi pubblici possono, entro i limiti previsti dal codice, essere utilizzate senza il consenso dell’autore (art. 75, comma 2, lettera q)).
Come gestiamo la questione
Quando realizziamo un servizio fotografico, il casting ne fa parte, compreso il casting di strada: disponibilità, utilizzo e liberatorie vengono definiti prima del servizio, e le liberatorie e l’utilizzo vengono concordati con tutte le persone fotografate. Le autorizzazioni relative alle location sono trattate nella sezione Autorizzazioni per servizi fotografici a Lisbona e in Portogallo.
Fonti
Guide
